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Indagini Infedelta Coniugale_Risarcimento danni per infedelta' coniugale

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Indagini Coniugali

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Ilary Blasi e l'«investigatore privato» per seguire Francesco Totti

Secondo le ultime ricostruzioni, la conduttrice avrebbe scoperto che la terzogenita Isabel giocava il pomeriggio con due nuovi amichetti, «i figli di Noemi Bocchi». Così si sarebbe rivolta ad un professionista per vederci chiaro: restano però tanti condizionali

Non si ferma la tempesta di indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima presunta verità arriva dal settimanale Chi, secondo cui la conduttrice si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per seguire  l’ex capitano della Roma. Stando alla nuova ed esclusiva ricostruzione, «Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare». Che riguarderebbe la figlia Isabel.

 

La presentatrice, infatti, pare abbia saputo dall’investigatore privato, terzogenita aveva due nuovi amichetti con cui giocava il pomeriggio, «i figli di Noemi Bocchi». Così, per vederci chiaro, avrebbe contattato un detective privato,: si resta ovviamente nel regno dei condizionali, perché sul tema non ci sono né dichiarazioni dei diretti interessati né prove (pubbliche), ma l’affondo del magazine è deciso e dettagliato.

 

Sarebbe stato lo stesso Totti, infatti, a portare la figlia Isabel «con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda, per sviare ogni sospetto»: ma, appunto, la verità sarebbe venuta presto a galla, portando ovviamente alla rottura. Si mormora pure che l’ex calciatore fosse «circondato dalle tentazioni» e che ricevesse sui social «alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità».

 

Tante ipotesi, così com’era una supposizione quella avanzata ieri dal portale di gossip  secondo cui Totti e Noemi avevano già cominciato una presunta convivenza. Versione immediatamente smentita dal Corriere della Sera, che ha spiegato che l’ex Pupone «sta trascorrendo la sua prima estate da single di ritorno nella sua mega-villa da 25 stanze, all'Eur, insieme al primogenito Cristian».

Si può pertanto parlare di risarcimento per danni alla reputazione a causa di un tradimento coniugale?  SI!!!!!!!!!!

Diritti e doveri! Quando una coppia decide di sposarsi accetta che quanto sancito dall’articolo 143 del Codice civile. Tale articolo sancisce infatti diritti e doveri dei coniugi. Attraverso il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri tra i quali la fedeltà, l’assistenza morale e materiale reciproca, la coabitazione e la collaborazione nell’interesse della famiglia.

Risarcimento danni per infedeltà coniugale! Qualora il coniuge venga tradito può esigere il risarcimento danni dall’ex partner? SI! SI!

È possibile ottenere un congruo indennizzo per i danni patiti anche da parte dell’amante con il quale l’ex partner ha tradito? Si!

 

Sarà dovere di entrambi i coniugi, secondo le proprie disponibilità, sopperire ai bisogni della famiglia. Tra i doveri che conseguono al matrimonio vi è dunque il dovere alla fedeltà coniugale. Con il termine fedeltà coniugale ci si riferisce dunque a un vero e proprio obbligo che nasce dal matrimonio.

 

Risarcimento danni per infedeltà coniugale: la legge

 

A conferma dell’addebito si trovano le seguenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione negli ultimi vent’anni. Cass. 26/1991; Cass. 3511/1994; Cass. 5557/2008; Cass. 7156/1983.

Ma cosa si intende per separazione con addebito? Secondo la Giurisprudenza italiana, le cause di separazione dovute al tradimento prevedono l’addebito, come previsto dall’articolo 151 del Codice civile.

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà tra coniugi rappresenta pertanto una violazione grave.  Nella maggior parte dei casi, l’infedeltà coniugale rende intollerabile il proseguimento della relazione tra i due coniugi. Poiché l’amante non è responsabile del tradimento, ma solo il coniuge traditore, il coniuge tradito può agire chiedendo l’addebito. Ovvero, una dichiarazione del Giudice che attesti chi è il responsabile della separazione. Con l’addebito, il coniuge traditore perde due diritti fondamentali assunti con il matrimonio.

1-  Da un lato perde il diritto al mantenimento.

2-  Dall’altro perde il diritto alla successione ereditaria.

 

Risarcimento danni per infedeltà coniugale: violazione dei diritti

È possibile ottenere un congruo risarcimento danni qualora dall’infedeltà coniugale ne consegua una violazione a diritti stabiliti dalla Costituzione, come ad esempio la reputazione personale.

Pertanto, se il coniuge tradito e leso nella sua dignità, in pubblico o attraverso un comportamento che alimenta le dicerie nei suoi confronti, non può chiedere un risarcimento danni per infedeltà coniugale al proprio ex partner.

 

La richiesta di risarcimento danni per infedeltà coniugale può essere accettata solo quando la relazione extra coniugale non viene riferita dal coniuge traditore, ma il coniuge tradito lo scopre da terzi.

Si pensi, per esempio, se ciò avviene sul posto di lavoro o nel gruppo di amici.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

 

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

-Si deve aver subito un danno.

-Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.

-Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.

-Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Un consiglio:  per chi ha un sospetto di infedeltà del partner è opportuno rivolgersi ad un agenzia investigativa “autorizzata” per raccogliere delle prove inconfutabili per uso legale da produrre in giudizio per una causa di infedeltà coniugale!!!

Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile.

 

La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo.

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Sappiamo quanto sia una scelta coraggiosa e difficile quella di controllare il proprio partner; ma vivere nel dubbio sarebbe meglio? Molto spesso alcuni cambiamenti nel comportamento abituale del vostro partner possono essere considerati in qualche modo una sorta di "campanello di allarme"; per esempio, i più frequenti indizi, che Vi possono portare a sospettare, sono: il cambiamento del look, l'estrema cura estetica, continue e inattese uscite, il cellulare con la password, numerosi sms ricevuti e inviati, la mancanza di interesse sessuale, lo scarso dialogo, ecc. Sfortunatamente, il più delle volte sospetti concreti si rivelano corretti. Hai il diritto di conoscere la verità.

Di fronte al dubbio di essere traditi dal proprio partner, occorre un'azione immediata, nella maniera più rapida, discreta e meno dolorosa possibile.

Agenzia Investigativa IDFOX compie tutte le investigazioni relative al diritto di famiglia e offre assistenza psicologica in sede della stessa da parte di professionisti qualificati e riconosciuti. Il tipo di piano proposto prevede precise e dettagliate informazioni relative ai casi di infedeltà coniugali con puntuale verifica del presunto tradimento. L'investigazione è il modo più semplice ed efficace per arrivare alla realtà dei fatti. Se si desidera avere dei risultati concreti, professionali, con prove giuridicamente valide, si affidi con tranquillità al nostro team. La possiamo aiutare ad ottenere le prove e le informazioni che Lei sta cercando.

Il nostro team di esperti e professionisti del settore, in base agli elementi forniti dal cliente è in grado di trovare ed elaborare la miglior strategia per ottenere elementi comprovanti l'infedeltà da parte del coniuge.

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Gli investigatori privati dell'agenzia  Investigativa IDFOX   sono altamente specializzati e garantiscono il raggiungimento del compito assegnato fornendo le prove necessarie per uso legale, con foto–video legalmente riconosciuti in sede di udienza e utili anche ai fini di un eventuale affidamento di minori.

Inoltre in aggiunta alla ricerca delle prove in ambito di separazione giudiziale con pronuncia di addebito di responsabilità, dell'agenzia  Investigativa IDFOX   procede di norma all' identificazione dell'amante e all'accertamento di eventuali redditi non dichiarati dal partner, funzionali nel contesto delle quote di mantenimento disposte dal giudice.

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L’Agenzia  Investigativa IDFOX è autorizzata a svolgere indagini in ambito civile e penale sia in territorio nazionale che internazionale dalla Prefettura di Milano – Aaut. Gov.9277/12b15e.

Cassazione: le prove raccolte da un investigatore privato sono valide.  SI! SI!

Confermate le sentenze del tribunale di Modena e della corte d'Appello di

Bologna 23 maggio 2014

BOLOGNA - Via libera alle investigazioni di un detective privato portate come prova in tribunale in una causa di separazione. E' la Cassazione a stabilirlo dando ragione ad un uomo che aveva assoldato un investigatore per accertare l'infedeltà della moglie. Era stata la signora, che voleva separarsi dal marito, a promuovere la causa chiedendo il mantenimento. Ma i giudici hanno ritenuto che dalle fotografie e dai tabulati telefonici emersi dalle indagini dell'investigatore e portati in tribunale, fosse la nuova relazione della moglie la ragione della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi. Le hanno quindi addebito la separazione, escludendo il suo diritto al mantenimento, nonostante questa avesse sostenuto che il matrimonio fosse in crisi prima della sua infedeltà, tanto che dormivano in camere separate.

La Cassazione - con la sentenza 11516 della prima sezione civile, che ha confermato quanto stabilito nel merito dal tribunale di Modena e dalla corte d'Appello di Bologna - ha ribadito quanto stabilito dalla stessa Corte nell'ambito dei rapporti di lavoro "ove è consentito al datore di lavoro incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei dipendenti". "Nel contesto della materia familiare - scrivono gli ermellini - parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso".

Nel caso dei due coniugi la corte d'Appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà fosse precedente alla domanda di separazione sulla base delle date delle fotografie e dei tabulati telefonici portati in tribunale. Su questo punto aveva fatto ricorso in Cassazione il difensore della donna, opponendo che "la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contradditorio" e che l'investigatore "aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali".

Secondo la Cassazione si tratta "di dati del tutto oggettivi, non di mere deduzioni dell'investigatore privato incaricato". A fronte dell'adulterio, dunque, il marito "ha assolto all'onere della prova su di lui gravante", mentre - conclude la Suprema Corte - "l'anteriorità della crisi matrimoniale" rispetto all'infedeltà, sostenuta dalla moglie, "non è stata positivamente accertata dalla corte di merito"

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Investigatore Privato, le prove raccolte da un investigatore privato si possono usare in Tribunale? Si, Richiedi un preventivo o consulenza: La scelta di affidare l'incarico a un investigare privato che potrebbe risolvere i Vostri sospetti e cambiare la Vostra vita, è una scelta molto importante.

Per svolgere qualsiasi indagine privata per presunta infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, indagini difensive ecc., l'investigatore privato deve essere in possesso di una regolare Licenza rilasciata dal Prefetto di competenza, altrimenti è fuori legge e voi non sarete tutelati: lo svolgimento dell'attività di investigatore privato è subordinato al rilascio di una licenza prefettizia, per richiedere la quale è necessaria una serie di requisiti che dovrebbero garantire la professionalità dell'investigatore privato e dei suoi collaboratori. Rivolgersi ad un investigatore privato abusivo e quindi sprovvisto di licenza è controproducente in termini di qualità del servizio soprattutto se le risultanze delle investigazioni private dovranno essere usate in sede Giudiziaria per far valere un proprio diritto.

E' indispensabile che l'agenzia investigativa abbia esperienza in materia di investigazioni private, e dovrà possedere uffici propri, linee telefoniche fisse ed intestate, collaboratori validi ed attrezzature innovative, poiché un investigatore privato serio deve, dico deve, disporre di un ufficio per ricevere il Cliente, firmare un contratto professionale ecc. Diffidate di coloro che pubblicizzano il nome o il sito su internet senza evidenziare la sede dell'agenzia investigativa e senza far firmare un mandato investigativo.

Il contatto diretto con il Direttore dell'agenzia investigativa è molto importante: l'investigatore privato, Vi deve ispirare fiducia, a lui vanno confidati aspetti molto personali e delicati e, deve instaurarsi un rapporto di estrema fiducia che permetta al Cliente di conferire il mandato investigativo.

Per ciò che riguarda l'aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l'agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l'importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese. Nulla vieta però all'investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo "a forfait" in base alla natura dell'indagine.

Non scegliere l'investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede per svolgere l'incarico di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay ecc.; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti.
Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell'agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo. 

Sarà quindi, l'investigatore privato a dover suggerire e stabilire la tipologia di indagini private più adatta al caso, da condurre. Il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso, al fine di poter organizzare al meglio e con completezza l'attività investigativa.

Al termine delle indagine private, l'agenzia investigativa dovrà rilasciare al Cliente una relazione dell'attività svolta, con l'esito delle operazioni svolte, corredata di foto, filmati e/o documenti raccolti durante le indagini, che hanno valenza per eventuale uso Legale.

Come si sceglie il MIGLIORE "INVESTIGATORE PRIVATO"

Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera  e con quali risultati?

Professionalità: nessun intermediario
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Sede dell'agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell'agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, pagine bianche, pagine gialle, ecc
Non affidatevi a chi Vi fissa una consulenza al bar, alla fermata delle metropolitana, in stazione, ecc. 

Il titolare dell'agenzia  IDFOX  Srl  International Detectives, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, è stato diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, elettrica, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, bonifiche, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

 

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 Investigatore Privato: riportiamo alcune sentenze relative all'operato dell'investigatore Privato.

Investigatore Privato: L'azienda può far sorvegliare i dipendenti da un investigatore privato
Nessuna violazione dello statuto dei lavoratori. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010 L'imprenditore che dubita dell'onestà dei suoi dipendenti, può assumere investigatori privati per sorvegliarli a loro insaputa nello svolgimento delle attività.

Lo ha stabilito la Suprema Corte che con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società per cui lavorava.
Il caso. In seguito a sospetti sul comportamento dei suoi dipendenti, una srl si era rivolta ad un istituto di sorveglianza perchè li tenesse sott'occhio durante le ore lavorative. Così l'imprenditore, dopo aver scoperto che il dipendente in causa, insieme al fratello, recuperava da terra scontrini usati e sottraeva la merce corrispondente, lo aveva licenziato. L'uomo si era rivolto prima al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, e poi, avendo perso la causa in primo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro l'illegittimità del comportamento del datore, che, contravvenendo alle norme a tutela dei lavoratori, li aveva fatti sorvegliare. Ma il giudice, dichiarando la piena legittimità del recesso, ha inoltre affermato che "le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod.civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere".

Investigatore Privato, Confermata la liceità dell'indagine per accertare illeciti commessi dal dipendente in azienda. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. 07.08. 2012 n° 14197
Liceità dell'utilizzo di investigatori privati per l'accertamento di fatti illeciti commessi dal dipendente che non si sostanzino in meri inadempimenti lavorativi.

Legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'impresa a causa della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva venir giustificato dalla prassi per cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
La condotta del lavoratore è stata ritenuta, nella fattispecie, lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e società. A nulla è valsa l'eccezione del lavoratore circa la presunta illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare il suo operato quale dipendente.
Richiamata una precedente pronunci (Cass., Sent. n° 9167/2003), la S.C. ha statuito che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. 

Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione." La Cassazione, tra l'altro, ha precisato, nell'ambito dei limiti a cui devono attenersi i controlli effettuati da un investigatore privato pagato dall'azienda, che qualora l'azienda sospetti che il proprio dipendente sottragga beni aziendali, i controlli possibili, da parte di un investigatore privato, sono quelli di procedere alla perquisizione personale (cioè corporale) del lavoratore sospetto infedele, ma non alla perquisizione dell'auto o dell'abitazione del lavoratore. Men che meno, poi, il detective privato può procedere ad indagini vertenti sul controllo dell'attività lavorativa: non può spingersi – o venire incaricato a spingersi – a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame (a distanza) di come il dipendente svolga le mansioni affidategli.
Insomma, l'attività degli investigatori privati era, nel caso in esame, del tutto giustificata dalla circostanza che non si trattò di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì di veri e propri atti illeciti ascrivibili al dipendente - un dipendente d'albergo siciliano - che fu il bersaglio dell'azione del detective privato de quo. 

Investigatore Privato, Cassazione Penale Sentenza n. 9667/2010
Sì dalla Cassazione ai pedinamenti GPS senza autorizzazione per chi e' indagato
Via libera al pedinamento satellitare "senza autorizzazione preventiva" da parte del giudice nei confronti di chi e' indagato. Lo sottolinea la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza 9667) rilevando che "la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazione".

Ecco perché, dice piazza Cavour, per questo tipo di pedinamento "non e' necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice". 

In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso di tre extracomunitari residenti nel torinese nei confronti dei quali il gip presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la misura carceraria sulla base di pedinamenti avvenuti appunto tramite il sistema Gps. Inutilmente i tre indagati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando in particolare "la violazione sulla disciplina della privacy" relativamente alle rilevazioni dei dati tramite sistema Gps.
La Cassazione ha respinto il ricorso dei tre extracomunitari e ha ricordato che in questo caso non c'e' stata alcuna violazione della privacy in quanto "essendo in corso indagini" nei confronti dei tre il pedinamento satellitare non prevede la preventiva autorizzazione del giudice.
Sent. C. Cass.
n. 12042/08 del 18 Marzo 2008

Investigazioni private: lecite le "ambientali" in autovettura in quanto non vi è norma incriminatrice che tuteli la riservatezza in autovettura sulla pubblica via. Così ha stabilito la Cassazione in relazione all'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture da parte di investigatori privati. La Corte ha richiamato, in sentenza, l'art. 615 bis che fa riferimento ai luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. (abitazione o privata dimora), escludendo da questi l'autovettura che si trovi in una pubblica via che non è ritenuta luogo di privata dimora. 

Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008
Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008

Fatto 
1 - Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all'art. 35 L. 675/96, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.
2 - Il ricorso è infondato.
L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni. In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'"ambiente" o agli "strumenti di comunicazione". Agli "strumenti di comunicazione" si rapportano il titolo dell'articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" e la frase recata dall'articolo 617 bis "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".

La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati". 
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di "notizie" ed "immagini" che si rapporta all'"ambiente" è tutelata nell'articolo 615 bis, introdotto dall'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata". 
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 Cp, e cioè l'abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via. 

Investigatore Privato, riprese video o fotografiche
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1-30 ottobre 2008, n. 40577
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d'appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato A.M. alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 393, 624, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 594 c.p., in danno di F. L.. I giudici merito hanno accertato che quest'ultimo, sapendo che la propria moglie M.C. si trovava in casa dell' A. e sospettando l'esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l'abitazione e li fotografò all'uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa. Mentre si accingeva ad andar via a bordo della sua autovettura, fu raggiunto e fermato dall' A., che lo ingiuriò, gli strappò la giacca, si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina e si allontanò, in compagnia della moglie del F.. Seguirono altre convulse fasi dell'episodio, con reiterazione d'ingiurie, percosse (che procuravano lesioni alla parte offesa) e danneggiamenti da parte dell' A., al fine di recuperare il rullino della macchina fotografica. 

2. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo: – mancanza di motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui "trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l'atto di fotografare una persona all'interno del cortile di casa integri (al di là dell'improcedibilità per difetto di querela) il reato d'interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell'illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 c.p.; - inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell'esimente della legittima difesa.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile. La tesi che l'imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d'interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all'art. 615 bis c.p.) commesso dal F., che lo fotografò mentre, assieme alla M., egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito.
La ripresa fotografica da parte di terzi – così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008)- lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell'abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall'art. 614 c.p., e integra il reato d'interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall'art. 615 bis c.p., semprechè vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
"Se l'azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza" (sent. cit). In tal caso – come in quello del F., che fotografò dalla strada pubblica l' A. e la M. che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall'esterno – riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonchè il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d'appello ai fatti commessi che, in mancanza d'impugnazione da parte del pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008.

Investigatore Privato, SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 novembre 2010, n. 23303
Svolgimento del processo
…Tale successiva versione non è apparsa però convincente al Giudice di appello, posto che era emerso che l'appellante non solo era stato visto mentre prelevava alcuni scontrini abbandonati nei pressi della cassa ma anche che, con lo scontrino in mano, prelevava dagli scaffali la merce che era poi risultata corrispondente a quella indicata nello scontrino. …Da ciò la Corte territoriale ha ricavato come fosse perfettamente rispondente alla realtà la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e, di conseguenza, la dimostrazione della sussistenza delle ragioni fornite dalla società per giustificare il provvedimento espulsivo, sorretto da giusta causa.
La Corte territoriale ha tenuto a chiarire come la sanzione adottata fosse da ritenere certamente adeguata rispetto alle mancanze contestate ed accertate, tenuto conto, fra l'altro, anche della posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all'interno della Struttura commerciale, che avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati, e del contesto in cui la condotta si era realizzata (in un grande magazzino dove la merce viene esposta liberamente al pubblico).
In ordine alla ritenuta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 2, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che dalle risultanze istruttorie appariva pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalla allora S. spa, che si era avvalsa del tutto correttamente dell'attività di un istituto di vigilanza, essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative e investigatori privati che operano come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo (Cass. n. 829/1992). Ciò in quanto rientra nel potere dell'imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.
Le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato).
Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)

da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere 
(Cass. n. 829/1992; per lo stesso principio, v. Cass. n. 8998/2001; Cass. n. 18821/2008; Cass. 16196/2009). Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 46,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.

Fonte internet

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